(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
    della regione Friuli-Venezia Giulia n. 84 dell'8 agosto 1989)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  In  via  eccezionale, per le opere di bonifica, i cui progetti
esecutivi sono stati approvati con decreti della direzione  regionale
dell'agricoltura   antecedentemente   all'entrata   in  vigore  della
presente legge con la previsione di  una  potesta'  epropriativa,  e'
rinnovata   la   dichiarazione   di   pubblica   utilita'   ai   fini
dell'espropriazione degli immobili  la  cui  proprieta'  non  risulti
acquisita in capo all'ente procedente.
   2.  Ai  fini di cui al comma 1, e' fissato in anni 3 dalla data di
entrata in vigore della presente legge  il  termine  entro  il  quale
devono essere ultimate le procedure espropriative, fermi restando per
l'ultimazione dei lavori i termini gia'  precedentemente  fissati  in
atti amministrativi.