(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 84 dell'8 agosto 1989) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. In via eccezionale, per le opere di bonifica, i cui progetti esecutivi sono stati approvati con decreti della direzione regionale dell'agricoltura antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge con la previsione di una potesta' epropriativa, e' rinnovata la dichiarazione di pubblica utilita' ai fini dell'espropriazione degli immobili la cui proprieta' non risulti acquisita in capo all'ente procedente. 2. Ai fini di cui al comma 1, e' fissato in anni 3 dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine entro il quale devono essere ultimate le procedure espropriative, fermi restando per l'ultimazione dei lavori i termini gia' precedentemente fissati in atti amministrativi.